Decreto Legislativo del Duce 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2
Il Duce
Della Repubblica Sociale Italiana
Capo del Governo
Decreta:
Art. 1.
I Cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all’art. 14 dello stesso decreto-legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato:
a) essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l’ufficio di amministratore o di sindaco;
b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze;
c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.
Valerio Di Porto Le leggi della vergogna
Il Duce
Della Repubblica Sociale Italiana
Capo del Governo
Decreta:
Art. 1.
I Cittadini italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728, ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all’art. 14 dello stesso decreto-legge, nonché le persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non possono nel territorio dello Stato:
a) essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione, né assumervi comunque l’ufficio di amministratore o di sindaco;
b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro pertinenze;
c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi natura.
Valerio Di Porto Le leggi della vergogna
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